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Bloccato decreto di trasferimento dell’immobile aggiudicato in asta dal giudice del sovraindebitamento.

Tribunale di Pavia

Nel corso dell’udienza il Giudice, effettuate le opportune verifiche preliminari sull’ ammissibilità della procedura ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, Legge 3/2012 , disponeva la sospensione della procedura esecutiva immobiliare.

Bloccato decreto di trasferimento dell’immobile aggiudicato in asta dal giudice del sovraindebitamento.
Decreto del 09/09/2016 Procedura da sovraindebitamento rg.v n. 2864 /2016  – Tribunale di Pavia – Dott. Balba .

Il Tribunale di Pavia, nella persona del giudice delegato nell’ambito della procedura da sovraindebitamento Dott. Balba, con decreto del 09 settembre 2016 ha sospeso una procedura esecutiva immobiliare, disponendo che non si procedesse alla redazione del decreto di trasferimento dell’immobile aggiudicato, ai sensi dell’art 10 comma 2 lett. c, Legge 3/2012.

Nel caso in esame veniva predisposto, nell’interesse del debitore, un ricorso per l’accesso alla procedura da sovraindebitamento ed una contestuale Proposta di Accordo, rivestendo il ricorrente la qualifica di “non consumatore” in quanto presentava debiti di natura mista (ovvero, sia privati che derivanti da attività di impresa).

Il ricorso e la proposta venivano depositati presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale di Pavia pochi giorni prima dell’asta immobiliare, avente ad oggetto l’immobile di proprietà del ricorrente.
Nelle more del deposito del ricorso l’immobile staggito veniva aggiudicato.

Il giudice del sovraindebitamento prendendo atto del deposito del ricorso e della proposta di accordo, ex legge 3/2012 provvedeva a fissare idonea udienza monocratica.
(La composizione monocratica del Tribunale, si contrappone a quella collegiale, e si sostanzia nella presenza di un solo magistrato nella funzione decisoria).